La vicenda si trascinava dal febbraio 2017; l’Asl di Salerno è stata condannata nei confronti del VoPI per eccesso di potere, come da verdetto del Tar
[ads1]
Arriva finalmente a naturale conclusione la vicenda, divenuta giuridica, riguardante il contenzioso avente come protagonisti l’Asl di Salerno e l’associazione di Pronto Intervento VoPI.
I fatti risalgono al 10 febbraio 2017 e, grazie alle memorie difensive degli avvocati Ennio De Vita ed Aurelio Mammone, l’assicurazione si è aggiudicata il ricorso.
L’associazione per la postazione di Campagna attende, dunque, il pagamento dei rimborsi a partire da dicembre 2016.
L’Asl di Salerno, d’altro canto, è stata condannata nei confronti del soggetto giuridico VoPI per eccesso di potere, come da verdetto del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.
I fatti
Il servizio di Pubblica Assistenza VoPI aveva regolarmente impugnato il provvedimento prot. n. PG/2017/35856 dell’8 febbraio 2017, con cui il Direttore Generale dell’Asl aveva revocato la convenzione per l’affidamento del trasporto infermi ST1118 per la postazione di Campagna affidata con pubblica gara all’associazione ricorrente, in quanto priva dei requisiti di ammissione richiesti dal bando.
L’associazione di Pronto Intervento VoPI ha, dunque, prontamente contestato il citato provvedimento per violazione degli articoli 7, 21 quinques e 21 nonies della 1. 241/1990, per eccesso di potere e per difetto di istruttoria.
A tal punto, l’Asl di Salerno si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l’inammissibilità dello stesso per mancata notifica del ricorso al controinteressato e, comunque, che lo stesso fosse respinto nel merito.
Tuttavia, tanto premesso in punto di fatto, il ricorso è fondato.
La controversia
La controversia verte intorno alla seguente questione: se l’associazione ricorrente (VoPI) sia una semplice articolazione della VOPI o sia, invece, un ente diverso.
Secondo l’Asl sarebbe stata quest’ultima la soluzione da seguire, come dimostrato dal diverso codice fiscale attribuito alla VOPI Pubblica Assistenza.
Poiché il codice fiscale individua la persona giuridica, non vi sarebbero dubbi – a parere dell’Asl – che si tratti di enti diversi e, quindi, l’associazione ricorrente, non risultando iscritta nel registro del Volontariato Regionale, non avrebbe potuto partecipare alla gara.
Questa impostazione ermeneutica – come stabilito dal Tar – non può essere seguita.
Dagli atti che l’associazione ha depositato, infatti, emerge nitidamente che la stessa rappresenta una mera articolazione della VOPI, iscritta al n.573 del Registro Regionale del Volontariato.
Lo stesso verbale dell’assemblea della VOPI del 5 gennaio 2010, al momento dell’istituzione di una nuova sezione dell’associazione, non ha previsto un autonomo statuto della stessa, bensì ha utilizzato quello dell’associazione principale.
In altri termini, è evidente che l’associazione ricorrente non rappresenta un autonomo soggetto di diritto rispetto all’associazione madre, ma solo una sua articolazione.
[ads2]