La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9194/14, ha postulato il principio in base al quale il termine per proporre querela nei confronti del medico non decorre dalla mera conoscenza, da parte della persona offesa, della patologia imputabile ad eventuali condotte negligenti del sanitario, ma dal momento in cui la stessa diviene consapevole della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato.
È necessario che possa rappresentarsi, pertanto, anche la possibilità astratta che la patologia sia conseguenza dell’errore o della negligenza del medico.
In caso contrario mancherebbe la consapevolezza della possibile esistenza di un’ ipotesi di reato.
Nella specie la Corte ha annullato con rinvio una sentenza di “non doversi procedere”, per tardiva proposizione della querela, emessa dalla Corte di Appello di Milano, nei confronti di un medico, accusato di lesioni personali colpose ai danni di un minore.