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Regione Campania, consentita attività sportiva e proroga orario attività

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Regione Campania, consentita attività sportiva e proroga orario attività
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Risale a poche ore fa l’ordinanza della Regione Campania con la modifica degli orari delle attività di ristorazione e possibile attività sportiva all’aperto

L’Unità di Crisi della Regione Campania trasmette in allegato l’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’ordinanza contiene una serie di disposizioni da ritenersi sperimentali e conta sul senso di responsabilità di tutti i cittadini. Se si dovessero verificare situazioni di assembramento tali da produrre diffusione del contagio, la stessa ordinanza sarà immediatamente revocata. Nell’ordinanza si fa riferimento anche all’industria conciaria campana; sono consentite attività di manutenzione a difesa delle produzioni e delle quote di mercato del settore.

Tra le grandi novità dell’ordinanza della Regione Campania vi sono la possibilità di svolgere attività motoria all’aperto, in maniera individuale e la proroga degli orari di apertura delle attività di ristorazione.

Ecco in sintesi la parte ordinativa:

ATTIVITA’ EDILIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI

Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, su tutto il territorio regionale sono consentite:

  • previa comunicazione al Prefetto competente, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorché sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli;
  • l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).

CANTIERI EDILI

È approvato il documento Allegato 1 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, recante le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili. Le indicate misure di sicurezza e precauzionali si applicano, altresì, agli esercenti ed operatori impegnati nelle attività di cui alla lettera a) del punto 1 della presente Ordinanza, per quanto compatibili in relazione alle attività da svolgere.

ATTIVITA’ E SERVIZI DI RISTORAZIONE

A parziale modifica dell’Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020, dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, sono consentite le attività e i servizi di ristorazione – fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo quanto previsto al successivo punto 4, con i seguenti orari:

  • quanto ai bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, gastronomie, tavole calde e similari, dalle ore 7,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 14,00;
  • quanto ai ristoranti e pizzerie, dalle ore 16,00 e con possibilità di effettuare l’ultima corsa di consegna alle ore 23,00.

Negli orari di cui ai precedenti punti, non è computato il tempo necessario alle operazioni di pulizia e organizzazione dell’attività, anteriori e successive alla stessa, da svolgersi ad esercizio chiuso.

VENDITA AL BANCO DI PRODOTTI ALIMENTARI

Per la durata di vigenza della presente ordinanza della Regione Campania, resta vietata la vendita al banco di prodotti di rosticceria e gastronomia da parte delle salumerie, panifici e altri negozi di generi alimentari. Resta consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti opportunamente confezionati e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020 da parte degli addetti alle consegne.

ATTIVITA’ MOTORIA

Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, fermo restando il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in prossimità della propria abitazione, e comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente- nelle seguenti fasce orarie: – ore 6,30-8,30; – ore 19,00-22,00.