Ancora due settimane di blocco degli spostamenti di notte e da una provincia all’altra. Stop all’asporto alle 22:30. L’ordinanza 87 di De Luca
Prorogate fino al 14 novembre tutte le misure imposte finora dalla Regione Campania. È il focus dell’ordinanza numero 87 firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca.
Il nuovo provvedimento conferma il coprifuoco a partire dalle 23 fino alle 5 così come il divieto di spostamento da una provincia all’altra. Non cambiano le regole nemmeno per gli esercizi commerciali che potranno fare asporto fino alle 22:30 tranne per quegli esercizi che abitualmente riescono a consegnare i cibi in auto ai clienti. Confermato anche l’orario per il jogging.
L’ordinanza
1. Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale sono confermate le seguenti misure di contenimento e prevenzione dei contagi:
1.1. l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 6:00 – ore 8:30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dal DPCM 24 ottobre 2020;
1.2. fatto salvo quant’altro previsto dal DPCM 24 ottobre 2020, a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, pub, vinerie e simili), dalle ore 22,30 è fatto divieto di vendita con asporto. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23,00;
1.3 è fortemente raccomandato di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio, dimora o residenza, se non strettamente necessario.
In ogni caso:
a) dalle ore 23,00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro;
b) per l’intero arco della giornata è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. Sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione – incluse l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi ad impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti – o socio- assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. Il divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere o verso i luoghi di imbarco (stazioni, porti, aeroporti);
1.4 la prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti ai sensi del punto 1.3 della presente ordinanza incombe sull’interessato e deve essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.