A cura del Direttore Responsabile, Avv. Luca Monaco
La colpa del medico deve essere valutata alla stregua dello stato di particolare urgenza terapeutica, della difficoltà del caso e della specializzazione del professionista
[ads2] È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24528/2014. In particolare il Supremo Collegio ha ritenuto non condivisibili le determinazioni della Corte di Appello di Palermo che aveva condannato un medico del 118 per omicidio colposo in danno di C.R. in quanto, in presenza di paziente in stato di coma per assunzione di psicofarmaci e alcool, aveva omesso di effettuare la pulizia del cavo orale e l’intubazione orotracheale, somministrandogli invece un farmaco emetizzante, l’Anexate, e provocandone la morte per asfissia da occlusione respiratoria.
La Suprema Corte ha annullato con rinvio tale pronuncia alla stregua di alcune considerazioni.
In primo luogo, si legge nella sentenza di legittimità, non appariva veritiera la circostanza, pur posta a base della condanna, per la quale il professionista fosse a conoscenza del fatto che il paziente avesse consumato un pasto dal momento che, tanto i testi ascoltati quanto gli atti di polizia, parlavano soltanto d’ingestione di psicofarmaci e alcool.
In secondo luogo, hanno rilevato gli Ermellini che l’intubazione avrebbe richiesto l’anestesia totale che, nella fattispecie era decisamente sconsigliata.
Inoltre, dalla consulenza del Pubblico Ministero era emerso uno stato di criticità estremo del paziente, ma non la prova che le condotte omesse avrebbero potuto avere un effetto salvifico.
In buona sostanza la Corte di Cassazione ha posto in luce la connessione (e relativo discrimine) tra “colpa grave” e “urgenza terapeutica”, rilevando come soltanto un’attenta analisi del caso concreto possa “Consentire di cogliere le contingenze nelle quali vi è una particolare difficoltà della diagnosi, sovente accresciuta dall’urgenza, e di distinguere tale situazione da quelle in cui, invece, il medico è malaccorto, non si adopera per fronteggiare adeguatamente l’urgenza o tiene semplicemente comportamenti omissivi, tanto più quando la sua specializzazione gli impone di agire tempestivamente proprio in emergenza”.