Home Prima Pagina Omicidio plurimo di Sassano per guida in stato di ebbrezza

Omicidio plurimo di Sassano per guida in stato di ebbrezza

0
Omicidio plurimo di Sassano per guida in stato di ebbrezza

Osservazioni sul reato di “omicidio volontario plurimo” del 22enne che a Sassano in stato di ebbrezza ha causato la morte di più persone alla guida della sua auto

[ads2]Innanzitutto, faccio una breve premessa sulla normativa di partenza e sulla possibile condanna che rischia il 22enne.

Secondo il 4° comma dell’articolo 589 codice penale la pena è della reclusione fino ad anni 15 per un omicidio plurimo derivante dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostane stupefacenti.

In questo caso, si applica inoltre la revoca della patente a tenore dell’art. 186 del codice della strada (c.d.s.), cioè “non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato” (ossia il giorno del fatto) come previsto dall’art. 219 c.d.s., comma 3° ter. Ciò è quanto accade, come stavolta, quando venga accertato (accertamento detto irripetibile in gergo penalistico) un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

Questo è quanto prevede la legge italiana. Ora, la Procura di Lagonegro ha modificato il titolo del reato (titoli sono o dolo o colpa o preterintenzione del reato che resta il medesimo) da omicidio colposo a doloso – volontario – sulla base dell’elevato tasso alcolemico e proprio sul titolo del reato vorrei soffermarmi.

omicidio sassanoIn Italia non è previsto l’omicidio stradale doloso, ma da tempo il verificarsi di tantissimi incidenti mortali per guida in stato d’ebbrezza sta portando le procure ad alzare il tiro ed anche i giudici si stanno orientando così. Questo fenomeno può essere spiegato, immagino, perché parte del sistema giudiziario tende a voler trasformare in atto dovuto un’azione che giuridicamente non lo è, cioè, per perseguire con maggior rigore un fatto che viene visto dalla collettività con particolare sdegno e dispregio. Perciò, i pubblici ministeri iniziano le indagini partendo da una valutazione più inquisitoria ed accusatoria del fatto e, in sintesi, cercano di connotare più severamente il fatto stesso per ristorare di più i parenti e la collettività. Questa parte della magistratura, inoltre, cerca di scuotere il legislatore per far approvare una legge che preveda il cd. omicidio stradale, cioè un reato speciale per il quale già vi era stata una proposta siffatta l’estate scorsa che però non è mai stata votata. Si trattava di prevedere il reato di omicidio volontario nel caso in cui un soggetto uccide alla guida dell’auto sotto effetto di alcool o stupefacenti con applicazione della reclusione da anni 9 a 21 (anni 21 è la pena per l’omicidio volontario non alla guida) più addirittura della revoca a vita della patente (“ergastolo della patente”) più ulteriori conseguenze procedurali come il giudizio direttissimo in caso di accertamento della dinamica del sinistro.

Legalmente è possibile elevare la soglia di punibilità cioè aumentare in sostanza una pena e mutare il titolo del reato (nella specie da colposo a doloso) ma vi sono dei problemi, oltre che di semantica, di logica giuridica.

Se un fatto è colposo per antonomasia come può trasformarsi in doloso? Peraltro, una volta assunti alcool e/o stupefacenti il soggetto “non risponde più” delle sue azioni e quindi non è nemmeno consapevole di violare in quello stato una norma penale e, pertanto, come si può accusare un soggetto di aver commesso volontariamente quello che ha fatto se non ne era cosciente?

In diritto si parla appunto di “colpa cosciente” o “dolo eventuale” e la proposta di legge proprio questa seconda tipologia di elemento psicologico voleva far approvare. Brutalmente, colpa cosciente cioè il soggetto non accetta il rischio che accada qualcosa di negativo perché non prevede affatto che si verifichino simili conseguenze confidando nelle proprie capacità al volante o nella conoscenza della strada o altro; dolo eventuale, all’opposto, significa che il soggetto accetta il rischio che si verifichi un evento come ad esempio morte o lesione ma ciononostante proceda nella propria condotta.

In ogni caso e a mio parere, l’accertamento psicologico (colpa o dolo) andrebbe verificato in concreto caso per caso, non potendosi stabilire aprioristicamente se una condotta sia stata volontaria o colposa e, nel caso dell’incidente di Sassano, l’età non proprio matura unita all’atteggiamento psicologico del conducente di confidare nelle proprie capacità di “spericolato pilota” più la conoscenza della viabilità risiedendo in quella zona (trascurando la scemata capacità d’intendere e di volere per via dell’alcool che resta un’aggravante) sono fattori che, in sede di giudizio, potrebbero far propendere per una valutazione di omicidio plurimo per colpa cosciente.