Il ricorso numero numero 1775 del 2018 è stato rigettato dal TAR della sezione di Salerno: in questo modo la delibera dell’Ente Comunale di Battipaglia (in relazione al PUC) non sarà sospesa
Con l’ordinanza pubblicata lo scorso giovedì il TAR della sezione di Salerno ha respinto il ricorso proposto dalla Società Immobiliare Francesco Santese S.r.l contro il Comune di Battipaglia, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Lullo.
La questione è attinente la Lidl Italia S.r.l. e alla della deliberazione della Giunta del Comune di Battipaglia n. 145/2018, recante l’approvazione della convenzione urbanistica per la realizzazione di opere di cui al PUA di “rimodulazione urbanistica del Comprensorio C ex PEEP di via Turco”, avente per oggetto la realizzazione di una struttura commerciale.
Il TAR ha tenuto in considerazione:
1. “occorre privilegiare l’interesse pubblico a mantenere le infrastrutture progettate”;
2. “all’esecuzione degli interventi previsti dalla convenzione urbanistica del 30 ottobre 2018, rep. n. 55 non sono ricollegabili gli estremi del paventato danno grave e irreparabile, trattandosi di lavori che ‘non hanno modificato o alterato assolutamente gli accessi dei privati’ e ‘interessano in via esclusiva la viabilità già pubblica‘;
3. “i ricorrenti non hanno adeguatamente dimostrato gli assunti di inapplicabilità dell’art. 20 del d.lgs. n. 50/2016 (non essendo verificata per tabulas la fruizione delle aree pubbliche di parcheggio ad esclusivo beneficio della controinteressata);
4. “la struttura commerciale legittimata col provvedimento non risulta in contrasto con la destinazione riservata all’area di relativa localizzazione dall’inoppugnabile PUA in variante né eccedere la massima superficie coperta consentita e la massima volumetria edificabile in base al menzionato strumento urbanistico attuativo”;
5. “il progetto controverso, riguardato nella sua globalità, non appare infirmabile dalle criticità atomisticamente denunciate dai ricorrenti, sulle quali fa premio, in termini di miglioramento della sicurezza stradale, l’eliminazione, mediante la realizzazione della prevista rotatoria, dei punti di conflitto tra i flussi veicolari generati dal preesistente raccordo viario;
Pertanto, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), ha respinto la domanda cautelare.