Guidare un ciclomotore senza la richiesta patente “A” non è reato se si possiede una patente di categoria superiore.
È quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n. 46278/2013, depositata il 19 novembre c.a.
Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato dal Giudice Monocratico di Cassino per il reato di guida senza patente, ex art. 116 co. 13 c.d.s., per essersi posto alla guida di un motociclo senza avere conseguito la relativa patente di guida.
Nel ricorso la difesa dell’imputato contestava la violazione e la falsa applicazione della legge penale laddove il Giudice a quo non aveva tenuto conto della titolarità da parte del predetto della patente “B”, di categoria superiore a quella richiesta per la conduzione del motociclo.
Il Collegio degli Ermellini accoglieva il ricorso ancorando la propria decisione ad una pregressa pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 3 del 10.01.1997, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 116 co. 13, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui puniva con la sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa di cui all’art. 125 dello stesso codice, colui che, munito di patente B, C o D, guidava un veicolo per il quale era richiesta la patente A.
Pertanto, guidare un veicolo per il quale è richiesta la patente A non è più reato, se si è in possesso di una patente B, C o D ma costituisce soltanto illecito amministrativo.
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