L’Arcivescovo della Diocesi Salerno con un nuovo decreto ha stabilito delle disposizioni riguardanti la regolamentazione del suono delle campane
Da tempo immemorabile l’uso delle campane è espressione culturale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per le celebrazioni liturgiche e per altre manifestazioni della pietà popolare, nonché segno che caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli.
L’uso delle campane rientra inoltre nell’ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica Italiana.
Come tale, la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni socioculturali. Nell’attuale contesto, dove gli usi e i costumi legati al culto cattolico non sono sempre accolti come patrimonio comune e non può e non deve confliggere con il rispetto delle persone, dei loro legittimi diritti e delle leggi dello Stato.
Considerando le richieste e i suggerimenti arrivati in questi anni, dopo le disposizioni date dall’Arcivescovo Luigi Moretti, si ritiene opportuna una nuova regolamentazione del suono delle campane, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose, nel rispetto delle attuali esigenze della popolazione. Pertanto, abrogando le precedenti disposizioni in materia del predecessore Mons. Luigi Moretti (cf. Vol. IX, p. 454 n. 204 del 30 ottobre 2012), S.E. Mons. Andrea Bellandi con il Decreto del 6 maggio 2022 stabilisce che nella Arcidiocesi Salerno si osservino le seguenti disposizioni:
Il suono delle campane consentito solo per i seguenti scopi:
- indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;
- essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
- scandire i momenti più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.)
- richiamare al mattino, a mezzogiorno e alla sera il saluto a Maria.
Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, da parte dell’Ordinario del luogo. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, consentito:
- nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 22.00 (in città alle ore 21.00);
- nei festivi dalle ore 7.30 alle ore 22.00 (in città alle ore 21.00).
Costituiscono eccezione la Veglia pasquale, la Notte di Natale, la Veglia di Pentecoste e la Festa Patronale.
Gli orari indicati devono essere rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell’orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico a cui spetta l’ufficiatura dell’edificio di culto. I rintocchi dovranno essere limitati alle ore, al più alle mezz’ore, e non essere ripetuti.
La durata del suono per l’avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare i 2 minuti (3 minuti nelle celebrazioni prefestive e festive), con eccezione delle solennità, in cui non si dovrà persuperare la durata di 5 minuti. La durata del suono per altri scopi (per l’Angelus o in occasione di particolari solennità, della festa patronale, della morte di un fedele, ecc.) non deve comunque superare quella tradizionale ed essere ispirata a criteri di moderazione.
L’intensità del suono deve essere, se possibile (agendo per esempio sull’eventuale amplificazione), regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l’edificio di culto inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non siano fonte di disturbo.
Le presenti disposizioni si applicano, per quanto possibile, anche quando il suono riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.
In base all’intensità del suono, se ne regoli la durata, facendo attenzione al contesto ambientale in cui l’edificio di culto è inserito, in modo che le campane mantengano la funzione di segno (e come tale siano percepite da parte dei fedeli), ma non superino i limiti della normale tollerabilità.