Illustrata a Palazzo di città dal Consiglio Notarile di Salerno la nuova disciplina sul deposito del prezzo dal notaio, introdotta con la legge 124 del 2017
È stata convocata questa mattina presso il comune di Salerno la conferenza sul deposito del prezzo presso il notaio, nuovo strumento introdotto dalla legge sulla concorrenza, la n.124 del 2017.
Presenti all’incontro il Presidente del Consiglio Notarile di Salerno Aniello Calabrese, accompagnato dal notaio Claudia Petraglia, che hanno provveduto ad illustrare nel dettaglio la nuova normativa. Intervenuti anche Raffaele Sepe, responsabile dell’Unione Consumatori, e Intemediari Immobiliari per tutelare i cittadini nelle compravendite di immobili.
Contenuto e finalità della norma
Nell’ambito dell’acquisto di immobili, all’art. 1, c. 63 e ss. del succitato testo normativo, è stata disposta la facoltà dell’acquirente di richiedere il deposito del prezzo al notaio rogante fino ad avvenuta trascrizione del contratto di compravendita.
Può accadere che il compratore, nel periodo che intercorre tra la data del rogito e la data della trascrizione dell’acquisto dell’immobile, si esposto al rischio della pubblicazione di qualche gravame inaspettato a carico del venditore. La comparsa di un’inattesa ipoteca o un pignoramento, un sequestro o anche una domanda giudiziale, metterebbe a repentaglio la conclusione della compravendita, danneggiando in particolar modo l’acquirente.
Benché ipotesi di questo tipo siano scarsamente frequenti per via del breve lasso di tempo che trascorre sino alla trascrizione, la nuova legge vuole fornire una tutela ancora più vigorosa a chi si accinge all’acquisto di una casa.
Infatti si stabilisce che, se «richiesto da almeno un delle parti», il notaio deve tenere in deposito il saldo del prezzo destinato al venditore fino a quando non sia eseguita la formalità pubblicitaria – la trascrizione – con cui si ottiene la certezza del perfezionamento dell’acquisto.
La normativa, importata da una prassi da tempo vigente in Francia, assicura così la proprietà certa e sicura sull’immobile, oltre che liberarla da ogni gravame. Ma, a differenza di quanto previsto dall’ordinamento d’oltralpe, la tutela del deposito del prezzo è facoltativa.
Gli effetti del deposito
Le somme depositate presso il notaio verranno necessariamente intestate a quest’ultimo (dunque non al venditore), che provvederà, ai sensi della legge 174/2013, al versamento su un conto corrente dedicato.
Qui il denaro sarà “blindato” e tenuto al sicuro da ogni eventuale attacco: separato tanto dal patrimonio del notaio quanto dalle rivendicazioni di eventuali creditori del venditore, sarà dunque impignorabile.
In pratica il deposito del prezzo garantisce il corretto e sicuro trasferimento del denaro dall’acquirente al venditore, il quale pure gode di una salda tutela a suo favore. Costui, infatti, riscuoterà le somme solo dopo qualche giorno senza correre alcun rischio in ordine all’effettivo incasso dell’importo pattuito.