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Covid-19, estesa “zona rossa” nei comuni del Vallo di Diano

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Covid-19, estesa “zona rossa” nei comuni del Vallo di Diano

Estesa fino al 14 aprile la zona “rossa” nei comuni di Sala Consilina, Auletta, Caggiano, Polla e Atena Lucana nel Vallo di Diano: la nuova ordinanza della Regione Campania

La Regione Campania ha emesso una nuova ordinanza di estensione fino al 14 aprile della zona “rossa” nel Vallo Di Diano, precisamente per i comuni di Sala Consilina, Auletta, Caggiano, Polla e Atena Lucana.

Come si legge nella nota, ravvisato che, sulla base della situazione rappresentata, e in particolare alla rilevazione di ulteriori e sopravvenuti focolai di infezione con rilevanti numeri di “casi contatti stretti”, ricorrono condizioni di effettivo e grave rischio di ulteriore diffusione del contagio e, per l’effetto, estrema necessità ed urgenza di adozione di ulteriori specifiche misure di prevenzione e contenimento nei confronti dei comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana e Auletta (SA) al fine di scongiurare ulteriori aumenti della diffusione del contagio, che determinerebbe, allo stato, l’impossibilità di far fronte ad ulteriori fabbisogni di ospedalizzazione.

L’ordinanza

Pertanto, la Regione Campania ha ordinato:

  1. Con decorrenza immediata e fino al 14 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti, con riferimento ai territori dei Comuni di Ariano Irpino (AV) e Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana e Auletta (SA) sono confermate le seguenti, ulteriori misure:
    a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti;
    b) divieto di accesso nel territorio comunale.
  2. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio ai sensi dei DDPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e ss.mm.ii. e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.
  3. Nei territori comunali oggetto della presente ordinanza è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dai singoli Comuni sentita la Prefettura competente.
  4. Le AASSLL competenti assicurano il rafforzamento e l’ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alle popolazioni dei Comuni oggetto della presente Ordinanza rispetto a quelle degli altri Comuni.
  5. Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, al quale integralmente si rinvia.
  6. La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Interno, al Ministro della Difesa, al Ministro dell’Economia e delle Finanze.