Con ordinanza emessa in data 25 marzo, Vincenzo De Luca ha ulteriormente disposto misure restrittive con divieti di uscita fino al prossimo 14 aprile
Con l’emergenza Coronavirus, il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, vuole garantire la massima tutela per i suoi “cittadini” e pertanto – attraverso una nuova ordinanza – ha prolungato lo stato di quarantena fino al prossimo 14 aprile.
È quanto si apprende dall’ordinanza pubblicata nella serata odierna del 25 marzo e che entrerà in vigore a partire da giovedì 26. Un’ulteriore misura di restrizione per cercare di evitare ulteriori contagi in Campania (attualmente sono oltre 1200 i casi positivi) e provare a sconfiggere il virus, attraverso l’aiuto del popolo.
IL TESTO DELL’ORDINANZA
Di seguito, ecco i tre punti fondamentali della nuova ordinanza firmata dal presidente De Luca.
1. Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute.
2. E’ consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
– nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la necessità;
– nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
3. Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora. Non è consentita l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.