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Bombolette spray, divieto di vendita a Baronissi

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Bombolette spray, divieto di vendita a Baronissi

Carnevale senza bombolette spray per i cittadini di Baronissi. A deciderlo il Sindaco, Valiante, tramite un’Ordinanza rivolta ai commercianti. Divieto di vendita e multe per i trasgressori

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Di seguito, l’Ordinanza emessa dal primo cittadino di Baronissi, Gianfranco Valiante, in occasione del Carnevale ormai alle porte.

Atteso che durante il periodo di Carnevale, vengono abitualmente vendute ed usate bombolette spray atte a spruzzare liquidi o sostanze diverse i cui effetti recano sovente seri inconvenienti agli occhi ed alla respirazione delle persone, soprattutto se spruzzati al viso.

Considerato quanto mai opportuno e urgente vietare l’uso improprio di dette bombolette e di prodotti similari e rilevato che tali comportamenti possono soprattutto molestare le persone di ogni età, ma in particolar modo i più piccoli ed i più anziani, essendo l’uso indisciplinato delle “bombolette spray” pericoloso per la pubblica incolumità,  l’ordine pubblico,  la sicurezza urbana.

Bombolette spray di Carnevale
Bombolette spray di Carnevale

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento amministrativo atto ad impedire l’utilizzo in pubblico delle bombolette schiumogene o spray “imbratta – persone”, nonché vietarne la vendita nel periodo del Carnevale dal 02.02.2015 al 17.02.2015, onde eliminare ogni e qualsiasi pericolo per la salute pubblica, che possa derivare dall’uso non corretto delle stesse, nonché prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino e turbano l’incolumità dei cittadini e l’ordine e la sicurezza urbana;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 del T.U.E.L ;

 ORDINA

Il divieto assoluto, per il periodo dal  02.02.2015  al  17.02.2015  e per tutto il periodo carnevalesco, di porre in vendita a qualsiasi titolo e di usare in pubblico per giochi carnevaleschi le bombolette spray .

I prodotti sopra descritti, se trovati in vendita, detenuti per la vendita, usati o comunque in possesso di alcuno durante le manifestazioni carnevalesche saranno posti sotto sequestro ai sensi dell’art.13 della L.24/11/1981 n. 689 e successivamente confiscati ai sensi del successivo art. 20.

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I trasgressori alle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7-bis Dlgs. 267/2000, fatta salva l’applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi o penali concorrenti, eventualmente accertati.

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