Il sindaco Paolo Foti comunica un’ordinanza di blocco della circolazione, ecco l’ordinanza nella sua integrità
PREMESSO:
- che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, ha inteso promuovere, nelle politiche dell’Unione, l’integrazione di un livello più elevato di tutela dell’ambiente e di qualità dell’aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia, facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall’applicazione delle direttive in corso di operatività;
- che il D.Lgs n° 155/2010 – di recepimento della direttiva 2008/50/CE – ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l’obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l’ambiente;
VISTO:
- l’articolo 7 del Decreto Legislativo 04 agosto 1999, n. 351, di attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, nonché del decreto ministeriale 02 aprile 2002, n. 60, di recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE, che stabilisce, tra l’altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite e le soglie d’allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
- che la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n. 167 del 14.02.2006, ha adottato il Piano regionale di risanamento e di mantenimento della qualità dell’aria, approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5 ottobre 2007;
- che, con deliberazione di Giunta regionale n° 811 del 27.12.2012, sono state apportate integrazioni al suddetto Piano, anche al fine di ottemperare a quanto disposto dalla Decisione della Commissione europea del 6 luglio 2012, relativa alla proroga del termine stabilito per raggiungere i valori limite per il biossido di azoto in 48 zone di qualità dell’aria;
- che, con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 04.02.2014, è stato approvato il “Piano di azione per il contenimento dell’inquinamento atmosferico del Comune di Avellino”, con il quale è stato adottato un programma di interventi volto al miglioramento della qualità dell’aria, anche attraverso la previsione di misure di carattere emergenziale in materia di limitazione alla circolazione dei veicoli;
- che, nel suddetto Piano, è stata prevista, tra l’altro, l’istituzione di blocchi della circolazione per i veicoli più inquinanti;
[ads2] CONSIDERATO:
- che dai rapporti del Servizio Tutela Ambientale di questo Comune, alla data del 27/10/2014, si rilevavano 20 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 (50 µg/m³) nella centralina AV41 Scuola V Circolo e 40 nella centralina AV 42 Ospedale Moscati posizionata nei pressi i via Colombo (che peraltro, su richiesta dell’ARPAC, è in corso di delocalizzazione per adeguarne l’ubicazione alla normativa vigente). Pertanto, allo stato risulta essersi già superato il limite massimo di sforamenti consentiti dei valori massimi giornalieri di PM10 per anno, pari a 35;
- che la situazione dell’inquinamento atmosferico registrata dal sistema di rilevamento della qualità dell’aria gestito dall’ARPAC sul territorio urbano presenta particolare criticità proprio per quanto attiene allo sforamento delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;
- che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all’elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e manifestano effetti sulla salute sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell’apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
- che, quindi, è necessaria l’adozione di adeguati provvedimenti sia per la tutela dell’ambiente sia, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza (specie dei soggetti maggiormente a rischio, quali bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni), la cui competenza spetta al Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale;
RITENUTO:
di dovere dare attuazione a quanto deciso dalla Giunta comunale con deliberazione n. 21 del 04.02.2014, istituendo un blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti;
che il blocco della circolazione, oltre a contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, determinando un beneficio ambientale, contribuiscono anche alla sensibilizzazione della cittadinanza verso i temi della mobilità sostenibile e della qualità dell’aria e, quindi, alla diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita;
che, per i giorni di mercoledì 5, 12, 19 e 26 e di venerdì 7, 14, 21 e 28 novembre 2014, non risultano pervenute sollecitazioni istituzionali di carattere contrario alla sospensione della circolazione veicolare, fondate su circostanze impedienti oggettivamente comprovabili né risultano programmati eventi e/o manifestazioni di interesse pubblico che siano di fatto incompatibili con il blocco veicolare di cui al presente provvedimento;
TENUTO CONTO:
che le disposizioni che il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;
VISTI:
i pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell’Ufficio Traffico e Mobilità e dal Dirigente del Settore Ambiente;
VISTI:
- gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e ss.mm.ii. con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
il blocco della circolazione dinamica (la sosta è consentita), su tutto il territorio comunale, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 nelle giornate di mercoledì 5, 12, 19 e 26 novembre 2014 e di venerdì 7, 14, 21 e 28 novembre 2014, alle seguenti categorie di veicoli:
- autoveicoli alimentati a benzina “PRE-EURO 1” ed “EURO 1” (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 94/12/CEE e successive, oppure alla Direttiva 96/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 91/542/CEE – Fase II e successive);
- autoveicoli alimentati a gasolio “PRE-EURO 1”, “EURO 1” ed “EURO 2”, (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 98/69/CEE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CEE – Riga A e successive);
- ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive).
Sono esclusi dal fermo della circolazione:
- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D.Lgs. n° 285/1992;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati: – veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- Autovettura targate CD.
Deroghe: sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli dei medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
L’A.C.S., l’Ufficio Traffico e Mobilità, l’Ufficio Lavori pubblici ed il Comando Polizia locale, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno a dare esecuzione alla presente ordinanza.
L’A.C.S. e gli Uffici Traffico e Mobilità, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di far posizionare le transenne ed i cavalletti con gli appositi cartelli di divieto di transito nei punti individuati nell’allegata planimetria; gli stessi Uffici sono onerati di apporre la necessaria segnaletica provvisoria, di preavviso e di deviazione, nonché il ripristino dello stato dei luoghi ad ultimazione del dispositivo, il tutto nel rispetto della normativa vigente.
Sono incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 del D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285, organizzando i necessari servizi di controllo. L’inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza è punita ai sensi dell’art. 7 comma 13 del vigente Codice della Strada D. Lgs.vo 30/04/1992 n. 285.
SI AVVERTE
- che, a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale di Salerno;
- in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs.vo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.