Alla fine è arrivato! Dopo tante polemiche, il tanto difeso articolo 18 dello statuto dei lavoratori è stato modificato. Ma quali sono le novità? Il “vecchio” articolo 18 prevedeva tre tipi di licenziamenti tra disciplinare, economico e discriminatorio. Ciò che muta, però, è la loro sostanza.
Il licenziamento disciplinare, che consiste nell’ estinzione del rapporto di lavoro per omissioni e violazioni compiute dal lavoratore che incidano sul rapporto di fiducia istaurato con il datore di lavoro, poteva avvenire solo per giusta causa nelle ipotesi più gravi come nel furto. Il giudice poteva reintegrare il lavoratore che poteva decidere per il reintegro oppure per una indennità, opzione più che logica visto che non sempre il lavoratore vuole avere ancora rapporti con la persona che ingiustificatamente l’ha licenziato.
Con la riforma i motivi per il licenziamento disciplinare non sono mutati ma viene eliminato il potere al giudice in caso di riscontrata insussistenza di reintegrare il lavoratore ma può solamente condannare il datore di lavoro al pagamento di un risarcimento danni. Lo stesso è stato deciso per il licenziamento economico, che è indipendente dal comportamento del lavoratore ma dovuto a ragioni oggettive legate all’azienda, come la chiusura di uno stabilimento.
Infine il grave licenziamento discriminatorio, che viola i principi fondamentali della nostra costituzione poiché consiste nella cessazione del rapporto di lavoro per motivi di sesso, razza,cultura o religione, non ha subito modifiche: il datore di lavoro è sempre condannato, oltre al reintegro del posto di lavoro, anche al versamento dei contributi arretrati, nonché al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore.
Questo sacrificio fatto in nome di una maggiore flessibilità e competitività del lavoro nel nostro paese, in che termini potrà migliorare realmente il problema della disoccupazione giovanile? Ciò che pare evidente è che nel nostro sistema ci sia una forte contraddizione: è sempre più difficile entrare nel mondo del lavoro mentre vi è minore garanzia per il lavoratore, che a seguito della riforma potrà essere licenziato con maggiore facilità. Ai posteri l’ardua sentenza!
(a cura di Sabbetta Vincenzo)