Appello respinto e nessuno sconto anche per i calciatori e i dirigenti molossi. Sentenza di Primo Grado confermata in pieno.
La Corte di Giustizia Federale ha confermato in toto la sentenza di Primo Grado: nessuno sconto né alla Nocerina, definitivamente fuori dal campionato, né ai suoi tesserati.
Quindi, oltre all’esclusione dalla Lega Pro della Nocerina, rimangono un anno di inibizione per i calciatori Kostadinovic, Hottor, Remedi, Lepore e Danti, 3 anni e 6 mesi di squalifica per il presidente Luigi Benevento, il medico sociale Giovanni Rosati, l’allenatore Gaetano Fontana, il collaboratore tecnico Salvatore Fusco e il direttore generale Luigi Pavarese.
Ecco il verdetto definitivo della Corte di Giustizia Generale:
1. RICORSO DEL CALC. KOSTADINOVIC JUZVISEN PETAR AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)
2. RICORSO DEL CALC. HOTTOR EDMUNDE ETSE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)
3. RICORSO DEL CALC. REMEDI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)
4. RICORSO DEL CALC. LEPORE FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)
5. RICORSO DEL CALC. DANTI DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)
6. RICORSO DEL SIG. BENEVENTO LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)
7. RICORSO DEL SIG. ROSATI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)
8. RICORSO DEL SIG. FONTANA GAETANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)
9. RICORSO DEL SIG. FUSCO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)
10. RICORSO DEL SIG. PAVARESE LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)
11. RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.G. NOCERINA AVVERSO LE SANZIONI:
• ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA, CON ASSEGNAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO FEDERALE, NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 AD UN CAMPIONATO INFERIORE;
• AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE ALLA RECLAMANTE:
• A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 2 E 3 E DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI MOSSI NEI CONFRONTI DEL SUO PRESIDENTE SIG. LUIGI BENEVENTO;
• A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 2 E 4, E DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTANTI A TUTTI GLI ALTRI TESSERATI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA/NOCERINA DEL 10.11.2013 – NOTA N. 3166/242PF13-14/SP/AM/BLP DEL 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com.Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)
La C.G.F., riuniti i ricorsi nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, li respinge.
Delusi i tifosi e i tesserati rossoneri che avevano riposto in questa sentenza le ultime speranze di salvare questo campionato.