Riportiamo di seguito lo sfogo di una giocatrice della Magna Graecia che difende su Facebook il mister accusato di “abusi”
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Ormai è nota la vicenda che ha colpito il mister della Magna Graecia Gennaro Russo accusato di abusi sessuali su tre delle sue baby calciatrici.
Secondo le dichiarazioni delle tre ragazze gli abusi sarebbero stati commessi per almeno un anno, dal 2012 al 2013, quando le tre baby calciatrici erano poco più che quindicenni. L’episodio culminante, che avrebbe convinto le tre vittime a raccontare tutto agli inquirenti, si sarebbe verificato però a maggio del 2013 quando una delle tre è stata costretta a subire un rapporto completo. Il processo, che ha avuto inizio il 14 ottobre, riprenderà il 21 Gennaio quando saranno sentite due delle giovanissime vittime, assistite dagli avvocati Mariano Salvio e Sebastiano Civito.
Ma intanto è arrivata già la prima sentenza che lascia tutti quelli che conoscono Russo a bocca aperta. Infatti, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico [in coda il comunicato integrale], con atto portato alla firma del presidente Gianni Rivera, ha fatto scattare la sospensione cautelare dai ruoli del Settore Tecnico, inibendogli “ogni e qualsiasi attività”. Il motivo della sospensione cautelare è così spiegato: “Dagli atti emerge la sussistenza del fumus boni juris (parvenza di buon diritto) e che sussiste il requisito del periculum in mora (danno causato dal ritardo), attesa la gravità della condotta contestata la irreparabilità delle conseguenze, che non consentono la continuazione dell’attività di tecnico e la sua appartenenza a questo settore”.
È di pochi istanti fa lo sfogo di una delle tante giocatrici che in questo periodo sono vicine al mister Russo: “Sentire determinate cose mi hanno fatto capire che la gente agisce senza cuore,agisce senza un valore,ormai ora come ora il valore si è perso! Si è perso in quelle persone che ormai non credono più neppure in se stessi. Ma in te Gennaro Russo vedo ancora quel valore di lottare e di non mollare perché tu ci credi davvero e sai dove si nota? Dal fatto che nonostante gli sforzi, il sacrificio di lasciare una famiglia a casa, di abbandonare magari l’ufficio in fretta per catapultarti negli allenamenti e tanti altri che hai fatto per noi, permettendoci di stare bene e di creare quella famiglia chiamatasi SQUADRA! Non sarai uno dei migliori come allenatore, ma sei il migliore a non aver mollato la presa, davanti a tanti ostacoli ancora oggi presenti. Tu sei con noi, sei con la squadra e non abbandoni, non molli la presa ed è qui che si vede il vero guerriero! SONO BEN 10 ANNI CHE STO CON TE, sono cresciuta e ho fatto tante esperienze e posso dire, io che ci sono dentro, che ciò che si dice al di fuori è falso e so per certo che il mondo è rotondo, proprio come quel pallone che non smette mai di girare!”
Ecco il comunicato integrale della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico N° 128 del 17 Dicembre 2014:
Procedimento disciplinare a carico di GENNARO RUSSO – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
– tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
– considerato che il sig. GENNARO RUSSO è stato deferito per violazione dell’art. 1 bis,
comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 38, del Regolamento del Settore Tecnico ed
anche in evidente riferimento al Comunicato Ufficiale n.1 stagione sportiva 2013/14 al
punto 1.1 dove si dà atto che l’attività calcistica giovanile dovrà essere regolata in conformità alla “ Carta dei diritti dei bambini e alla Carta dei diritti dei ragazzi”, per avere,
quale allenatore della squadra femminile della società Asd Polisportiva Magna Grecia:
1) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con più condotte violente e
repentine, comunque idonee ad impedire alle vittime qualsiasi reazione, palpeggiato
istantaneamente il seno, i glutei e i genitali delle minori A.C. e D.R.I., nonché più volte
baciato sul collo le predette persone offese, costringendo le stesse a subire i predetti atti
sessuali;
2) con violenza consistita nel condurre la minore A.C., che viaggiava all’interno del suo
veicolo, in un luogo isolato e buio della zona industriale di Eboli, tolti con forza alla
vittima gli indumenti al fine di compiere atti consistiti in rapporto sessuale completo;
3) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mentre si trovava alla guida del
suo pulmino, ha tirato a sé la minore M.V., insistendo affinché la stessa si posizionasse su
di lui alla guida del veicolo, ponendo in essere atti idonei e non equivoci a costringere la
predetta a subire atti sessuali.
Fatti tutti commessi su giovani calciatrici minorenni, affidate alla sua cura e custodia in
virtù della sua qualifica di allenatore della squadra femminile Asd Polisportiva Magna
Grecia Calcio a 5 femminile.
– visto che il deferito è stato sospeso in via cautelare con ordinanza del 18 novembre 2014;
– valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica per anni cinque con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi
rango o categoria della Federazione;
– esaminati la memoria difensiva e i documenti depositati dall’Avv. Aita a difesa
dell’incolpato;
– udite alla odierna udienza ulteriori argomentazioni difensive;
Premesso che:
1. l’avvocato Aita ha rinunciato alla richiesta di revoca della sospensione cautelare di talché
questa Commissione Disciplinare non deve farsi carico della richiesta;
2. l’incolpato risulta iscritto nell’Albo degli allenatori da cui non si è mai sospeso come
confermato oggi dal proprio Avvocato, sicché per questo il procedimento risulta
correttamente incardinato dinanzi a questa Commissione Disciplinare che non condivide le
argomentazioni formulate sul punto in precedenti procedimenti richiamati dalla difesa;
3. questa Commissione è espressamente contemplata quale organo di giustizia in materia
disciplinare dall’art. 47 CGS (approvato dal Presidente del CONI con delibera n. 112/52 del
31.7.2014) che trae fonte dall’art.34, comma 4 lett. F dello Statuto Federale, che contempla
tra gli organi di giustizia “gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai
regolamenti federali”, nonché dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC
che ne disciplina il relativo procedimento;
4. questa Commissione, ai sensi della normativa ora richiamata, è legittimata a conoscere e
disporre su tutte le infrazioni disciplinari contestate ai soggetti inseriti nell’Albo dei tecnici
anche per quel che concerne i comportamenti direttamente ed indirettamente correlati
all’attività propria di tecnico, e quindi tutti quelli che traggono origine da tale attività come
accaduto nella fattispecie laddove gli episodi contestati sono maturati nell’ambito di una
relazione tra i soggetti coinvolti che trova la sua fonte di origine nel contesto sportivo (in
questo senso vedi CDN. del l7/11/2013 C.U. n. 31 – De Blasio);
5. contrariamente a quanto affermato dalla difesa le decisioni di questa Commissione possono
avere ad oggetto le violazioni delle norme deontologiche e comportamentali, in particolare
quelle di cui all’art. 1 bis CGS e dell’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e possono
essere appellate innanzi alla Corte Federale D’Appello;
6. per quanto precede le eccezioni preliminari formulate dalla difesa sono da rigettare.
Ritenuto che:
dagli atti di indagine forniti a sostegno del deferimento a carico dell’incolpato risulta, un
quadro comportamentale di particolare gravità come del resto ritenuto nel decreto del GUP
del 22/5/2014 agli atti del presente procedimento, che ha esaminato tutte le fonti di prova che
formano oggetto del procedimento penale a carico del sig. Gennaro Russo;
– in particolare è da sottolineare che l’incolpato, nelle proprie difese scritte e oggi nel
dibattimento orale, non ha minimamente smentito la registrazione telefonica del 23/05/2013
ore 16.02 effettuata dalla minore A.C. e richiamata nel verbale di ricezione di querela orale
sporta dalla stessa A.C.del 30.05.2013 nonché nella notizia di reato della Stazione
Carabinieri di Eboli (documenti 8 e 9 allegati al deferimento); registrazione dalla quale può
dedursi la consumazione o il tentativo di un rapporto sessuale con particolari descrittivi e
induzioni comportamentali nei confronti della stessa minore che non lasciano dubbio alcuno
in ordine alla sussistenza della loro rilevanza disciplinare;
– tanto basta in sede sportiva per acclarare la responsabilità per i fatti contestati che sono
ritenuti di eccezionale gravità non solo in considerazione della minore età delle parti offese
ma altresì dalla rilevanza sociale del ruolo rivestito dall’incolpato che si pone oltretutto in
stridente contrasto con la “Carta dei diritti dei bambini e la carta dei diritti dei ragazzi allo
sport” cui il medesimo doveva attenersi in maniera rigorosissima;
P.Q.M.
dichiara il sig. GENNARO RUSSO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione
alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione.