Punire chi pubblica o chi rivela la fonte della notizia? Il segreto professionale giornalistico a norma di legge
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Per tutelare il sacrosanto diritto all’informazione si devono proteggere le fonti della notizia e, dunque, è doveroso attenersi al segreto professionale.
Giornalisti ed editori (art. 2, c. 3, Legge profess. n. 69/1963) “[…] sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse”; e l’art. 138 sulla Privacy (D. Lgs. n. 196/2003) pure tutela il segreto professionale dei giornalisti sulle fonti. Ciò significa che si deve osservare un rapporto di fiducia senza il quale verrebbe meno quell’affidamento della fonte a rivelare al professionista le proprie conoscenze sui fatti che rappresentano un interesse pubblico ad un’esaustiva e corretta informazione.
La Corte Cost. (Sent. n. 112/1993), infatti, afferma che il giornalista raccoglie, commenta ed elabora notizie legate all’attualità ed è tenuto ad assicurare un’informazione “[…] qualificata e caratterizzata da obiettività, imparzialità, completezza e correttezza; dal rispetto della dignità umana, dell’ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori nonché dal pluralismo delle fonti […] in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni, avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti[…].”
E giustappunto, nel ’96, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che al diritto di ricercare le notizie consegue anche “[…] il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche, […] sul presupposto che l’assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività“. La stessa Corte di Lussemburgo (Ricorso n. 38224/2010), peraltro, ha dato preminenza all’anonimato delle fonti anche perché non deve minarsi la credibilità del giornale e la reputazione del giornalista in modo da non far pregiudicare l’immagine di questi ai fini dell’acquisizione di notizie future.
Anche la Cassazione (Sent. n. 85/2004) ha interpretato il segreto professionale in favore dei giornalisti così esprimendosi: “[…] Il giornalista professionista iscritto all’albo non può essere obbligato a deporre relativamente ai nomi delle persone dalle quali ha ricevuto notizie di carattere fiduciario e nell’esercizio della sua professione. La tutela deve ritenersi necessariamente estesa a tutte le indicazioni che possono condurre all’identificazione di coloro che hanno fornito fiduciariamente le notizie […].” Analogamente, ciò vale anche per i praticanti e i giornalisti pubblicisti.
Il rispetto della segretezza delle fonti non è però assoluto, infatti, l’art. 200 Cod. proc. pen., prescrive che il giudice pen. ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue conoscenze in presenza di due requisiti:
- necessità di rivelare l’identità della fonte per accertare la veridicità della notizia;
- indispensabilità della notizia ai fini della prova del reato per il quale si procede.
Nel settore pubblico, poi, la Cass. Pen. (Sent. n. 85/2004) ha esteso la tutela del segreto professionale del giornalista, non ritenendolo concorrente nel reato per rivelazioni abusive del pubblico ufficiale. L’art. 326 cod. pen., difatti, punisce il pubblico ufficiale che rivela documenti segretati. Nel dettaglio, la Corte ha stabilito che “[…] il giornalista non concorrente nel reato, per non aver determinato o istigato il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio a rivelare abusivamente le notizie d’ufficio destinate a rimanere segrete, non assume la posizione processuale di sottoposto alle indagini e non versa, quindi, in situazione d’incompatibilità con l’ufficio di testimone“.
Per quanto riguarda le testate giornalistiche online, è in discussione la Proposta di legge su “Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al codice di procedura civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato” (intitolazione pretenziosa), che è ritornata alla Camera dopo le modifiche del Senato e con la quale in sostanza la vecchia normativa disposta per i giornali cartacei sarà equiparata all’esaminanda legge riguardante i giornali online, delineando quindi i presupposti della responsabilità penale dei loro direttori per condotte integranti illeciti penali.
In merito poi al reato di diffamazione, aggravato dall’uso del mezzo della stampa, previsto e punito dagli artt. 595, c. 3, e 596 bis cod. pen., è responsabile ai fini della legge penale l’autore della pubblicazione nonché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 596 bis, 57, 57 bis e 58 c.p., il direttore o il vice-direttore del periodico, nonché l’editore o lo stampatore nel caso di stampa non periodica.
Non può non tenersi conto, infine, dei diritti di critica e di cronaca che, se esercitati con correttezza, veridicità e alla stregua di un interesse attuale e pertinente per l’opinione pubblica, rientrano nell’ambito dell’esercizio di un diritto di cui all’art. 51 c.p., per cui rappresentano un’esimente (una scusante) per il reato di diffamazione a mezzo stampa.
In tema e in conclusione, la Cass. ha sancito: “[…] La cronaca giudiziaria può ritenersi lecita […]solo quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l’attività investigativa o giurisdizionale. Invece, quando le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti […], il giornalista deve assumersi l’onere di verificare le notizie, onde, pur essendo lecito che il giornalista possa reinterpretare i fatti, nel contesto di un’autonoma ricostruzione giornalistica che presenti i connotati di un ragionamento logico e coerente, l’esimente è inapplicabile quando l’informazione fornita si sia sostanziata in una notizia non vera” (Cass. Pen. n. 38262/ 2008; n. 7333/2008 e n. 3999/2005).